Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16890 del 4 maggio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non č invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilitā altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate.

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