Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4793 del 29 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Versa nella cosiddetta «colpa per assunzione» colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito «assunto», esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso, ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche. L'agire come membro di un determinato gruppo, o come portatore di un determinato ruolo sociale, comporta, infatti, l'assunzione di responsabilitą di saper riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi inerenti a quel ruolo, secondo lo «standard» di diligenza, di capacitą, di conoscenze richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo stesso.

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