Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5919 del 19 maggio 1992

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (Fattispecie in tema di crollo di edificio per omesso puntellamento).

(massima n. 2)

In tema di rapporto di causalità e di successione causale dei fatti, il giudice di merito è tenuto ad accertare con rigore se l'evento in concreto (nel caso di specie: crollo di un immobile) sia stato l'effetto di una determinata o di determinate condotte, senza porsi l'ulteriore, irrilevante, oltre che difficile, se non impossibile, soluzione del problema del perché quell'evento (crollo) si sia verificato in un momento piuttosto che in un altro (nel caso di specie: sisma verificatosi in precedenza), che si sarebbe potuto pensare più propizio. (Nella specie omessa rilevazione da parte dell'ingegnere collaudatore della difettosa costruzione di un edificio).

(massima n. 3)

La causalità nel reato omissivo improprio non è una causalità reale, quale è quella nel rapporto azione-evento, ma una causalità ipotetica, sicché accertare l'esistenza del rapporto di causalità in questo reato significa esprimere non quel giudizio di certezza che è richiesto di norma nell'accertamento del nesso causale nei reati d'azione, ma quel giudizio secondo il quale l'azione doverosa, ove fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento con una probabilità vicina alla certezza.

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