Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10556 del 24 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato omissivo, oltre al nesso di causalità diretta tra l'omissione e l'evento, è necessario che la condotta sia cosciente e volontaria e che l'evento sia preveduto e voluto dal soggetto attivo (nei delitti dolosi) ovvero sia dovuto a sua negligenza, imprudenza e imperizia (nei delitti colposi) è necessario perciò che gli eventi che l'agente non si adopera ad impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità per omissione in ordine ai delitti di atti di libidine e maltrattamenti commessi su una minore a carico della madre non essendo essi avvenuti con la dolosa complicità omissiva di questa).

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