Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5037 del 6 febbraio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico-scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili.

(massima n. 2)

La sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le leges artis. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la diagnosi di morte per mesiotelioma pur in mancanza degli esami clinici istologico ed autoptico).

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