Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 988 del 14 gennaio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

Il rapporto di causalitā tra una condotta (commissiva ed omissiva) ed un determinato evento č configurabile non solo quando, secondo un giudizio di altra probabilitā logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilitā razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensitā lesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove č stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie giā insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

(massima n. 2)

In tema di causalitā, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove - pur nell'assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia - č stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie giā insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

(massima n. 3)

In tema di responsabilitā colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui č stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilitā, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata. (Fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, č stata giudicata irrilevante a fronte dell'omissione di cautele che sarebbero state comu

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