Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6249 del 24 giugno 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e quello previsto dall'art. 20, L. 13 luglio 1966, n. 615 (cosiddetta legge antismog) possono concorrere, sussistendo fra di essi compatibilità. Infatti il contenuto precettivo dell'art. 20 della legge ricordata consiste nell'obbligo, per le industrie, di apprestare determinati impianti o dispositivi, onde prevenire l'inquinamento atmosferico e la condotta punibile si concreta nell'omissione di tali mezzi cautelativi, mentre la fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. richiede una condotta consistente nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi atti a offendere o molestare le persone. Inoltre, mentre l'art. 674 c.p. mira a tutelare direttamente le persone, la normativa contro l'inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa-aria, come bene giuridico autonomo e, solo in via mediata, la generalità dei soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell'aria che respirano.

(massima n. 2)

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all'art. 35 bis c.p. può riguardare non solo l'ufficio di amministrazione, ma anche quello di sindaco, liquidatore, direttore generale, nonché «ogni altro ufficio» con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, conseguendo ad «ogni condanna» all'arresto per contravvenzioni con abuso dei poteri o violazione dei doveri di ufficio. Poiché fra i doveri di ufficio degli uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese sono da ricomprendere quelli attinenti all'osservanza delle normative antinfortunistiche, sull'igiene del lavoro od antinquinamento, legittimamente il giudice applica la pena accessoria della sospensione dell'esercizio dell'ufficio, ove accerti l'inosservanza delle normative medesime, stabilite dal legislatore in un rapporto di stretta connessione con i predetti uffici per la tutela di interessi di ordine generale.

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