Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7317 del 23 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola ammenda, di cui all'art. 162 c.p., quando la pena edittale è indeterminata nel massimo - come nella specie per la contravvenzione prevista dall'art. 677, primo comma, c.p. - occorre fare riferimento al disposto dell'art. 26 c.p., secondo il quale la pena dell'ammenda pura non può essere superiore a due milioni di lire. Pertanto, in tal caso, la somma da pagare deve essere pari alla terza parte del detto importo di lire due milioni, cioè lire seicentosessantaseimila.

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