Corte costituzionale sentenza n. 69 del 8 aprile 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 11 comma secondo, c.p., in quanto consente la rinnovazione del giudizio per determinati fatti gią giudicati all'estero, non contrasta con gli artt. 10 comma primo e 24 comma secondo Cost., asseritamente violando il principio dell'irripetibilitą del giudizio penale, da osservare, quale norma internazionale generalmente riconosciuta ai sensi del citato art. 10 comma primo Cost. e ponendosi altresģ in contrasto con il diritto inviolabile dell'uomo ad un processo giusto.

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