Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12911 del 2 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni l'elemento psicologico nel dolo generico, e cioč nella coscienza e volontą di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia, mentre a nulla rileva l'eventuale buona fede dell'agente ovvero l'erroneo convincimento circa l'obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio generale sancito dall'art. 5 c.p.

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