Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22205 del 3 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inevitabilitą dell'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente svolge una attivitą in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 220, comma secondo, L. fall. nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s. che aveva invocato l'ignoranza senza colpa del precetto penale, avendo assunto la qualifica di amministratore per fare un favore ad un amico ). (Corte cost. n. 364 del 1988 ).

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