Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22813 del 14 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno non esclude l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, in quanto ai sensi dell'art. 47 c.p., la punibilità è esclusa solo in riferimento all'errore su «legge diversa da quella penale» intendendosi per legge diversa solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non implicitamente richiamata in una norma penale, mentre, in relazione alla indicata fattispecie, tale legge risulta incorporata in via esplicita nella disposizione penale.

(massima n. 2)

Non può essere invocata l'ignoranza della legge penale ex art. 5 c.p. - alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale - da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del predetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell'attività professionale svolta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno, in riferimento al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, possa essere invocato da un soggetto, legale rappresentante di una società operante nell'ambito dei cantieri navali).

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