Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7953 del 7 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., č rimesso alla discrezionalitā del giudice del merito, anche in relazione all'accertamento del necessario requisito della indispensabilitā, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l'unico limite opponibile a detto provvedimento č quello posto per l'ispezione di cose dall'art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p. (tra i quali non č ricompreso quello bancario).

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