Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5290 del 28 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

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