Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1948 del 21 giugno 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in relazione alla funzione che esso adempie nella formazione del titolo esecutivo ha carattere dichiarativo-costitutivo e condiziona l'esistenza dell'azione esecutiva. Da ciò consegue che — giusta quanto si ricava anche dalla lettera del citato articolo — ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, è insufficiente la sola menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere, ma è necessaria altresì la precisa menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà del decreto ingiuntivo.

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