Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1656 del 28 aprile 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata. In tal caso č sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non č invece applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., secondo cui č necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietā e dell'apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma č dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

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