Cassazione civile Sez. III sentenza n. 330 del 16 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, resta esclusa — ex art. 654 c.p.c. — la necessità ai fini dell'esecuzione, di una sua nuova notificazione, quale titolo esecutivo. Il creditore procedente, tuttavia, ha l'obbligo di menzionare nel precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto nonché l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, trattandosi di elementi formali la cui menzione sostituisce la notificazione del titolo esecutivo (cioè decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e con l'apposizione della formula esecutiva) ed integra la precedente notificazione del decreto stesso, non avente ancora la qualità di titolo esecutivo. Consegue che l'omessa indicazione di tali elementi, indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullità del precetto a norma dell'art. 156 comma 2 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.