Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14730 del 21 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma č sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietā del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietā, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali.

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