Cassazione civile Sez. III sentenza n. 632 del 11 febbraio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto può ritenersi affetta da nullità radicale per erronea indicazione dell'udienza di comparizione, con la conseguente appellabilità dell'ordinanza di convalida emessa in assenza dell'intimato, per violazione del principio del contraddittorio, solo qualora, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile se congruamente e logicamente motivato, l'errore medesimo si sia tradotto in effettiva incertezza sulla data di quell'udienza. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente escluso dal giudice del merito il verificarsi degli indicati effetti, con riguardo ad un'intimazione che fissava la data di comparizione con erronea indicazione dell'anno precedente a quello in corso).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.