Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11499 del 29 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di sfratto il foro esclusivo funzionale del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata è previsto soltanto per la fase sommaria del procedimento stesso, mentre, in caso di opposizione dell'intimato, il successivo giudizio di cognizione è soggetto alle norme ordinarie sulla competenza, anche per territorio, con la conseguenza che al riguardo di esso tale competenza può trovare diverso regolamento in relazione a clausola di esclusività contenuta nel contratto di locazione.

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