Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1394 del 5 luglio 1965

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza del giudice della causa di sfratto per morositą ad emettere il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti si determina in base all'ammontare dei canoni scaduti al momento della domanda (art. 658 c.p.c.); verificatosi tale presupposto l'art. 664 c.p.c. conferisce allo stesso giudice il potere di emettere condanna anche per i canoni a scadere fino alla esecuzione dello sfratto.

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