Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2672 del 19 aprile 1983

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, e della sua convalida, ricorre il requisito del fumus boni iuris quando sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare, mentre il requisito del periculum in mora può desumersi sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, i quali vanno valutati anche in rapporto proporzionale alla presumibile entità del credito, sia da elementi soggettivi inerenti al comportamento del medesimo, tali da rendere verosimile l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.

(massima n. 2)

Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 c.p.c. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida; ad escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria.

(massima n. 3)

Nel nostro ordinamento la semplice scomparsa, definita dall'art. 48 c.c. come l'allontanarsi della persona dall'ultimo domicilio e dall'ultima residenza senza che vi faccia ritorno o dia proprie notizie, consente di nominare un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio ovvero in determinati negozi od operazioni e di impartire altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio, ma, a differenza di quanto si verifica in conseguenza della dichiarazione di assenza o di morte presunta, non incide sulla capacità o sugli status del soggetto, e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo, unitariamente considerati; essa, pertanto, non produce, di per sé, conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto ovvero sulla sua capacità processuale, con la conseguenza che, anche quando sia stato nominato un curatore allo scomparso, se tale nomina non sia stata formalmente comunicata a colui che agisce, legittimamente la domanda viene proposta nei confronti dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto.

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