Cassazione civile Sez. I sentenza n. 870 del 1 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro giudiziario, non sono impugnabili ex art. 111 comma secondo Cost., difettando del requisito della decisorietà, i provvedimenti con cui il giudice istruttore approva i rendiconti, parziali e finale, presentati dal custode, rispettivamente, nel corso ed al termine della gestione, ai sensi dell'art. 593 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio disposto dagli artt. 676 e 560 stesso codice), atteso che tali provvedimenti, anche se risolutivi delle contestazioni insorte in merito alle partite del conto, non contengono statuizioni dirette alle parti, volte a dirimere un contenzioso tra le stesse, ma si pongono come atti di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sullo svolgimento dell'operato del custode. La responsabilità del custode per comportamento doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito autonomo giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso, nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta.

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