Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1447 del 22 aprile 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di cui al capoverso dell'art. 677 c.p.c. — secondo cui, nell'esecuzione del sequestro giudiziario, alla parte tenuta a rilasciare l'immobile va effettuata la comunicazione di cui all'art. 608 c.p.c. (comunicazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, e con almeno tre giorni d'anticipo, del giorno e dell'ora in cui si procederà) solo se il custode sia persona diversa dal detentore — è posto nell'esclusivo interesse del detentore dell'immobile, e perciò solo questi è legittimato a far valere l'omissione della comunicazione.

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