Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8679 del 24 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto per il sequestro conservativo sui mobili dall'art. 678 c.p.c. che dichiara applicabile le norme del pignoramento (art. 519, contenente il divieto), non č previsto dall'art. 677 per l'esecuzione del sequestro giudiziario che rinvia alle disposizioni degli artt. 605 e ss. c.p.c.

(massima n. 2)

L'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. L'anzidetta sospensione non si applica, pertanto, al termine di efficacia del sequestro di trenta giorni (decorrenti dalla pronuncia del provvedimento) di cui all'art. 675 c.p.c.

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