Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8391 del 27 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione del sequestro conservativo dei crediti, la previsione di cui all'art. 678 c.p.c. — secondo la quale il giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo resta sospeso sino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non abbia richiesto l'immediato accertamento dei propri obblighi — è improntata allo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l'eventualità che il processo ex art. 548 c.p.c. si svolga inutilmente, sicché l'esito positivo del giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo. Ne consegue che, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ricorre un'ipotesi di sospensione ex lege dell'azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione.

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