Cassazione civile Sez. I sentenza n. 951 del 18 febbraio 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

La procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata e non è più esperibile quando avverso la stessa decisione sia già stato proposto appello, giacché in questo caso l'impugnazione assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame.

(massima n. 2)

La revoca del sequestro conservativo sui beni del debitore, previa cauzione, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., non comporta il venir meno della necessità del relativo accertamento della legittimità o meno del sequestro, e quindi del pertinente giudizio di convalida, il quale avrà effetto sulle sorti della misura cautelare sostitutiva (cauzione).

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