Cassazione civile Sez. III sentenza n. 959 del 12 febbraio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, dopo la conversione del sequestro conservativo di crediti e di cose mobili del debitore in possesso di terzo, con la sentenza di condanna esecutiva e l'adempimento delle formalitą prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. e la proposizione dell'istanza per l'assegnazione o la vendita, si riscontri l'illegittimo comportamento del terzo, consistente nell'aver pagato i crediti e restituito le cose staggite al debitore, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare improseguibile la procedura esecutiva, quanto alle cose, salva la responsabilitą per danni del terzo verso il creditore sequestrante-pignorante, mentre, quanto ai crediti, deve procedere ugualmente alla loro assegnazione o vendita, attesa l'inefficacia del pagamento effettuato dal terzo in pregiudizio del creditore (artt. 2906 e 2917 c.c.). In tale situazione, se il pretore-giudice della esecuzione non provveda nel senso indicato, ma erroneamente dimetta l'intera controversia al tribunale, per ragioni di valore, e la causa venga ritualmente riassunta davanti a quest'ultimo, la citazione in riassunzione va considerata come autonomo atto introduttivo, con la conseguenza che il tribunale medesimo dovrą provvedere limitatamente alle pretese risarcitorie, accogliendo quelle per l'indebita restituzione delle cose e la conseguente improseguibilitą su di esse dell'espropriazione forzata, respingendo quelle per l'indebito pagamento dei crediti, inidoneo ad incidere sul corso dell'esecuzione, che al riguardo dovrą proseguire nella competente sede pretorile.

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