Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1523 del 4 aprile 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Come le limitazioni legali della proprietà sono essenzialmente diverse dalle servitù prediali così l'azione di chi tende alla affermazione di tali limitazioni a carico della proprietà del vicino — il quale le ha, di fatto, trasgredite pur senza vantare sul fondo altrui un diritto di servitù che legittimerebbe tale inosservanza o che da questa, per usucapione, sarebbe comunque derivato, legittimandola ab origine — non può confondersi con l'azione negatoria servitutis. Soltanto nella prima ipotesi, infatti, la libertà attuale del fondo dell'attore da vincoli correlati al fatto del convenuto non è materia né di azione né di eccezione, ma semplice presupposto, non controverso, di fondatezza della domanda, la quale non mira all'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale di godimento.

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