Cassazione civile Sez. II sentenza n. 486 del 19 febbraio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti di istruzione preventiva, la deroga alla competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, nelle ipotesi di eccezionale urgenza, non è limitata alla sola assunzione di testimoni a futura memoria, ma si estende anche all'accertamento tecnico preventivo. Il requisito della eccezionale urgenza che, a norma del combinato disposto degli artt. 696, 692 e 693, secondo comma, c.p.c., giustifica la richiesta di consulenza tecnica preventiva al pretore del luogo in cui la consulenza deve essere espletata, anziché al giudice che sarebbe competente per la causa di merito, costituisce un particolare e più rilevante aspetto del requisito dell'urgenza che, di norma, deve ricorrere per poter far luogo al procedimento di istruzione preventiva, la cui sussistenza deve essere valutata non già «a posteriori», e cioè alla stregua della situazione che viene a delinearsi, in concreto, nel corso del successivo giudizio, ma con riferimento alle ipotesi e ai profili, necessariamente molteplici, che, in astratto, possono configurarsi nel momento in cui viene richiesta l'ammissione della consulenza tecnica preventiva.

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