Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2145 del 11 maggio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 26 della L. n. 11 del 1971, alla sezione specializzata agraria, sono riservati i provvedimenti di istruzione preventiva, in riferimento ai giudizi ad essa devoluti, anche nel caso dell'eccezionale urgenza di cui all'art. 693, secondo comma, c.p.c.: ne consegue che l'accertamento tecnico preventivo disposto dal pretore in violazione di tale inderogabile competenza per materia č affetto da nullitā (rilevabile d'ufficio anche in cassazione) e, quindi, inefficace ai fini della decisione della causa, a nulla rilevando che il provvedimento, prima dell'inizio delle operazioni peritali, sia stato notificato alla controparte, consentendole di parteciparvi anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

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