Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4355 del 25 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il titolare di un impianto di trasmissioni televisive via etere, il quale, senza autorizzazione dell'amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso un determinato canale o banda di frequenza, ancorché effettuando soltanto prove tecniche di trasmissione, č portatore, nel rapporto con altro imprenditore privato che, anche esso privo di autorizzazione, interferisca con altra emittente su detto canale o banda, di posizioni soggettive tutelabili non solo in sede possessoria, ma anche in sede petitoria, con l'azione negatoria a norma dell'art. 949, secondo comma, c.c., potendo inoltre, ove eserciti attivitā imprenditoriale, mediante la diffusione di programmi televisivi, proporre l'azione diretta alla tutela del diritto di impresa, attraverso il conseguimento ex art. 2599 c.c. di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti dell'atto di concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.), salvo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2600 c.c.

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