Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3058 del 5 settembre 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

I provvedimenti di apposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 e seguenti c.p.c. non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si immetta nel possesso dei beni, e non gią le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all'ereditą, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza.

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