Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1674 del 3 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontą contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore.

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