Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13645 del 22 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento arbitrale, la ricusazione dell'arbitro deve essere proposta mediante ricorso al Presidente del tribunale, cosė come prescrive l'art. 815, secondo comma, c.p.c.; č pertanto assolutamente inidonea ad integrare tale atto di impulso processuale, e a dar vita agli effetti che alla proposizione dello stesso si ricollegano, l'istanza di ricusazione indirizzata con telegramma al Presidente del collegio arbitrale, stante la radicale irritualitā dello strumento formale utilizzato e l'improprietā nell'individuazione del destinatario.

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