Cassazione civile Sez. II sentenza n. 835 del 10 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione negatoria, che, a norma dell'art. 949 c.c., il proprietario può esercitare per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ovvero per far ordinare la cessazione di turbative e di molestie sulla stessa, e per ottenere l'eventuale risarcimento dei danni — anche se considerata nella sua più limitata e ristretta configurazione di azione reale — non postula necessariamente l'esistenza di un rapporto di contiguità materiale tra l'immobile la cui tutela sia esperita e quello a cui vantaggio venga esercitato il diritto negato o da cui promanino le turbative e le molestie; essa presuppone semplicemente che tra i due immobili sussista un rapporto di contiguità in senso giuridico, che permetta, cioè, lo stabilirsi, tra di essi, di situazioni corrispondenti di pregiudizio e vantaggio. (Nella specie si è ritenuta non impeditiva dell'esperibilità dell'azione suddetta la circostanza che le acque, di cui l'attore denunciava l'illecita immissione nel suo canale, erano riversate dal convenuto in un fosso comunale e di qui, poi, defluivano nella proprietà dell'attore).

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