Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10924 del 25 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lodo arbitrale costituisce un tutt'uno inscindibile, e nessuna specifica disposizione prescrive che il dispositivo sia formalmente distinto dalla motivazione, e che, a pena di nullitą, debba costituire la parte finale della decisione, nella quale, conseguentemente, il dispositivo va coordinato con la motivazione (nella specie, la Suprema Corte ha negato la ricorrenza di un'ipotesi di nullitą nel lodo non contenente, in dispositivo, statuizioni su una domanda di risoluzione per inadempimento rigettata in motivazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.