Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25268 del 1 dicembre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontą negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo č impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontą, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullitą prevista dall'art. 828 c.p.c.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialitą e riconoscibilitą di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.

(massima n. 2)

In tema di arbitrato irrituale, ove la pronuncia arbitrale esplichi i suoi effetti nella sfera giuridica di un soggetto incapace, l'eccezione di annullabilitą della nomina dell'arbitro conseguente alla mancanza dell'autorizzazione del tribunale di cui all'art. 375, primo comma, n. 4, cod. civ. - trovando corrispondenza in un diritto contrario che potrebbe essere fatto valere in via di azione autonoma - ha natura di eccezione in senso stretto e deve, pertanto, essere proposta nei termini per la costituzione delle parti o in quelli concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. (Rigetta, App. Bologna, 17/11/2004)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.