Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10699 del 3 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'istituto dell'arbitrato, cosė come derivato dalla riforma legislativa del 1994, l'impugnazione per nullitā del lodo, notificata presso il difensore domiciliatario costituito nel giudizio arbitrale, č inammissibile, essendo tale notifica inesistente, atteso che tra il luogo ove la notifica viene effettuata e la persona che la riceve e il destinatario dell'atto, con la conclusione del giudizio arbitrale, č venuto meno ogni collegamento.

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