Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10955 del 9 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l'unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullitą dell'intero procedimento qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullitą, abbia esaminato le conclusioni di merito ritualmente precisate dalle parti e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova gią acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.

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