Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10704 del 28 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In forza dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con L. n. 62 del 1968, la clausola compromissoria per arbitrato estero č valida quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti ovvero a uno scambio di lettere o telegrammi, con la conseguenza che non č operante qualora sia contenuta soltanto in ordini provenienti dall'acquirente straniero che non risultano accettati dal venditore italiano con lettera né con telegramma.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.