Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7398 del 28 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 e dell'art. 832 c.p.c., agli arbitri stranieri può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta ad substantiam, che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale. Posto che i patti volti a derogare alla giurisdizione del giudice ordinario devono interpretarsi restrittivamente e dovendosi affermare in caso di dubbio la giurisdizione di tale giudice, la clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana a favore di arbitro straniero nel contratto principale non si estende alle controversie relative ai contratti ad esso collegati.

(massima n. 2)

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri stranieri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, la clausola compromissoria deve essere espressa in modo chiaro ed univoco con riguardo alla precisa determinazione dell'oggetto delle future controversie e, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione ordinaria; è pertanto da escludere che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale cui accede la suddetta clausola.

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