Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1635 del 25 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il proprietario che agisce per ottenere la restituzione della cosa e prospetti di averla consegnata al convenuto in funzione di un'opera o di un servizio che avrebbe dovuto essere compiuto nel suo interesse, se intende agire in quanto proprietario non ha l'onere di provare la natura del contratto in base al quale è avvenuta la consegna, perché la qualità di proprietario è sufficiente per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di avere sulla cosa un diritto di godimento l'obbligo di provare che fra le parti è stato concluso un contratto in tal senso.

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