Cassazione civile Sez. I sentenza n. 453 del 11 febbraio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presidente del tribunale, esaurita la fase preliminare del giudizio di separazione personale dei coniugi con l'emissione dei provvedimenti provvisori e la nomina del giudice istruttore, non può, con successivo provvedimento, modificare la precedente ordinanza. I motivi di impugnazione dell'ordinanza presidenziale con cui sono adottati i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. debbono essere proposti nel giudizio di cognizione in corso, non nel processo esecutivo come motivi di opposizione all'esecuzione. Tuttavia, i vizi che importano la nullità del provvedimento stesso, (nella specie, trattandosi di provvedimento modificativo di quello originario emesso dal presidente dopo l'esaurimento della fase preliminare e la nomina del giudice istruttore), con esclusione di ogni sindacato nel merito della decisione, possono condurre all'invalidazione del provvedimento attraverso l'opposizione all'esecuzione.

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