(massima n. 1)
L'art. 94 c.p.c. configura una responsabilitā processuale sia dei rappresentanti che dei curatori e prevede la condanna di costoro, eventualmente in solido con la parte rappresentata e assistita, nei confronti dell'avversario vincitore. Ciō trova la sua ratio nella considerazione che i predetti pur non assumendo nel processo la veste di parte, esplicano, tuttavia, anche se in nome altrui, un'attivitā processuale in maniera autonoma, onde anche per essi si č ravvisato valido e operante il principio generale della soccombenza. La condanna personale alle spese di chi rappresenta o assiste la parte in giudizio č, peraltro, condizionata al concorso di gravi motivi che il giudice deve pur sempre individuare nella loro concreta esistenza specificamente, identificandoli o con la trasgressione di quel dovere di probitā e lealtā, imposto alle parti dall'art. 88 c.p.c. ed espressamente richiamato dall'art. 92 c.p.c. ai fini del carico delle spese processuali, o con la mancanza di quella normale prudenza che, secondo il disposto dell'art. 96 comma secondo c.p.c., caratterizza la responsabilitā aggravata della parte.