Cassazione civile Sez. III sentenza n. 649 del 16 marzo 1963

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 94 c.p.c. configura una responsabilità processuale sia dei rappresentanti che dei curatori e prevede la condanna di costoro, eventualmente in solido con la parte rappresentata e assistita, nei confronti dell'avversario vincitore. Ciò trova la sua ratio nella considerazione che i predetti pur non assumendo nel processo la veste di parte, esplicano, tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, onde anche per essi si è ravvisato valido e operante il principio generale della soccombenza. La condanna personale alle spese di chi rappresenta o assiste la parte in giudizio è, peraltro, condizionata al concorso di gravi motivi che il giudice deve pur sempre individuare nella loro concreta esistenza specificamente, identificandoli o con la trasgressione di quel dovere di probità e lealtà, imposto alle parti dall'art. 88 c.p.c. ed espressamente richiamato dall'art. 92 c.p.c. ai fini del carico delle spese processuali, o con la mancanza di quella normale prudenza che, secondo il disposto dell'art. 96 comma secondo c.p.c., caratterizza la responsabilità aggravata della parte.

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