Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2188 del 22 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 89 c.p.c. l'offesa all'onore ed al decoro comporta, indipendentemente dalla possibilitą o meno della cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l'obbligo del risarcimento del danno non solo nell'ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ma anche nell'ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive; l'apprezzamento dell'avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'applicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimitą, se congruamente motivato.

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