Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3078 del 8 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma bensģ soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), mentre, nelle altre ipotesi (nella specie, giudizio di accertamento della paternitą naturale), le funzioni del pubblico ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltą di impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a questo ultimo (a norma degli artt. 71 c.p.c., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. c.p.c.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.