Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7416 del 5 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullitā del brevetto per marchio d'impresa, nella quale č obbligatorio l'intervento del P.M., la nullitā derivante dalla mancata notifica dell'atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata — che č il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado — non č sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d'appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimitā deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederā, prima di ogni altro atto, a disporre l'omessa integrazione del contraddittorio.

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