(massima n. 1)
Il procedimento giudiziale per l'ammissibilitą dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternitą o maternitą (art. 274 c.c.) ha natura di giudizio contenzioso nonostante la previsione, per esso, del rito camerale, con la conseguenza che «l'audizione del pubblico ministero» ben puņ dirsi realizzata per effetto della comunicazione degli atti al suo ufficio, non inducendo alcuna nullitą la circostanza che detta autoritą si sia limitata ad apporre il suo visto sugli atti trasmessigli, ovvero (come nel caso di specie) prima sul verbale dell'udienza presidenziale e poi, ancora, in calce alle conclusioni definitive rassegnate dalle parti nell'apposita udienza, senza formulare esplicite conclusioni per iscritto ex art. 738 del codice di rito.