Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11198 del 20 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pubblico ministero, che interviene nel giudizio di cassazione, a norma del penultimo comma dell'art. 70 c.p.c. č tenuto a rispettare i limiti del giudizio fissati dal ricorrente, in quanto la legge gli attribuisce il solo potere di esprimere il proprio parere sulla fondatezza del ricorso e di sollevare quelle questioni che sono rilevabili di ufficio dal giudice.

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